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gen 25 2012

Decreto “Cresci Italia” novità in campo assicurativo

 

Nel decreto legge 1/2012 ci sono alcuni articoli che regolano alcune norme in materia tra assicurazioni, banche e consumatori.

L’art. 28 regola la concorrenza sull’offerta di polizze abbinate ai mutui ipotecari, l’art 29 regolamenta il risarcimento delle polizze Rca, l’art 31 sulla contraffazione dei contrassegni assicurativi, art. 32 ispezione del veicolo e scatola nera per ottenere sconti, art. 33 sanzioni per le frodi assicurative, art. 34 obbligo di offrire più preventivi per le polizze Rca.

Art. 28 Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari 1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.


Art. 29 Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica 1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e’ facolta’ delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e’ accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita’ non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e’ ridotto del 30 per cento.

Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita’ per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e’ messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’ essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni 1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.”. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, e’ effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135». 3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato puo’ procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le proprie valutazioni sull’entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».



Art. 33 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da incidenti 1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita’» e` sostituita dalla seguente: «invalidita’»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite dalla seguente: «invalidita’».




Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

 


gen 25 2012

Nel “Cresci Italia” istituito un c/c di base

Nel DL 1/2012 all’art. 27 sono state emanate norme per costringere le banche e Poste Italiane a proporre alla clientela un c/c con spese molto basse quasi prossime allo zero.

Se le banche e Poste non si adegueranno il Mef interverrà d’autorità.


Art. 27 Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base 1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e’ soppresso; b) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa’ Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita’ di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche’ di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza”; c) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: “Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato”; d) e’ inserito il comma 10 bis: “Fino all’esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ dettata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 10″. 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.


gen 03 2012

Libretti al portatore tetto massimo di 1000 euro

 

Tutti i possessori di un libretto bancario o postale al portatore dovranno ridurne l’importo fino a un massimo di 1000 euro, oppure estinguerlo e trasformarlo, per esempio in un libretto nominativo. Entro il 31 marzo 2012 l’operazione non comporterà nessuna sanzione.

È una delle conseguenze della manovra Monti, che ha ridotto il limite di trasferimento del contante e dei titoli al portatore a 1000 euro a partire dal 1° gennaio 2012. In base alle novità introdotte dalla legge di conversione, fino al 31 marzo 2012 i possessori potranno ridurre l’importo o fare l’estinzione senza incorrere in alcuna infrazione. Successivamente, i possessori che andranno in banca o in posta per il rimborso saranno colpiti da una sanzione compresa tra il 20 e il 40% del saldo, a seconda della gravità dell’infrazione, con un minimo di 3000 euro. È inoltre previsto che, se il saldo del libretto è inferiore a 3000 euro, la sanzione sia pari al massimo al saldo del libretto stesso.

dic 22 2011

Abf da ragione ad un consumatore per polizza vita legata a mutuo

“Un’importante risultato che interesserà molti consumatori”. Così Carlo Biasior del CRTCU commenta la decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario in materia di polizze legate ai mutui. Nel gennaio 2009 un associato aveva acceso ha acceso un mutuo ventennale per 146.000,00 €e contestualmente – su consiglio della sua banca – aveva stipulato anche una polizza vita caso morte, per proteggere gli eredi nel caso di sua morte. In pratica, pagando unpremio unico pari a 5.616 euro,  nel caso di morte dell’associato sarebbe stata la compagnia assicuratrice a pagare il debito residuo alla banca.

Quando nel marzo del 2011 l’associato ha deciso di surrogare il mutuo per accenderne uno a condizioni migliori presso un’altra banca, ha cercato di disdire la polizza e ottenere il rimborso del premio versato trovando non poche difficoltà: la banca gli ha riconosciuto unicamente la possibilità di cambiare il beneficiario della polizza, inserendo al posto della vecchia banca la nuova banca. L’Arbitro Bancario e Finanziario, invece, ha ritenuto non corretto questo comportamento e ha stabilito, che il rimborso spetti anche a coloro che hanno stipulato i contratti assicurativi pluriennali a premio unico legati al mutuo prima del 1/12/2010. A decorrere da tale data, infatti, il regolamento 35/2010 dell’Isvap garantisce ai consumatori la volontà di scegliere se chiedere il rimborso della quota di premio non goduta o se cambiare il beneficiario delle polizze. Le compagnie assicuratrici sono tenute ad eseguire le richieste dei consumatori.

Prima, invece, le “direttive ABI-ANIA” del 2009, nei casi di anticipata estinzione di mutui suggerivano alle compagnie di rimborsare le quote dei premi non godute oppure di offrire ai mutuatari la possibilità di inserire un nuovo beneficiario. Si trattava però solo di un suggerimento per nulla vincolante: le compagnie potevano anche rifiutare ambedue queste vie e semplicemente estinguere la polizza. In questo caso, però, l’Abf ha rinvenuto gli estremi per dare ragione al consumatore.

[via Helpconsumatori.it]

dic 21 2011

I cittadini vengono tassati e le banche lucrano sulla differenza tra i tassi della Bce e quelli dei titoli di Stato


 

Sul sito di AcomeA sgr è pubblicato questo interessante articolo (riprodotto di sotto) che spiega come le banche lucrano tra il tasso loro offerto dalla Bce (1%) e quello di mercato dei titoli di Stato (attualmente tra il 5% ed il 7%).

Comunque è anche da rilevare che in Spagna i tassi a breve sui i titoli di Stato sono crollati a livelli bassi mentre in Grecia sempre per i tassi a breve sono scesi al 4,68% (inferiori all’ultima asta dei Bot Italiani).

Se alla prossima asta dei titoli Italiani i tassi non scenderanno a livelli pre-crisi sappiamo a chi ringraziare per le tasse che abbiamo avuto con le ultime tre manovre finanziarie (luglio, agosto e decreto Salva Italia).Le banche e gli “specialisti” (unici ammessi all’aste dei titoli di Stato)  veri monopolisti nel decidere i tassi elevati sui i titoli di Stato.

Di sotto il testo dell’articolo di AcomeA.

Lo scorso 8 dicembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un piano per fornire liquidità al sistema bancario dell’area euro.

 

Grazie a una manovra che sulla carta consentirà al sistema bancario un lauto profitto, la BCE aiuterà indirettamente anche gli stati europei nel pieno della crisi del debito.

 

Il prossimo 21 dicembre 2011 e 29 febbraio 2012 infatti, le banche europee potranno accedere a un prestito triennale (con facoltà di rimborso anticipato dopo un anno), garantito da alcune attività finanziarie, tra le quali anche titoli di stato dei governi europei.

 

Il finanziamento sarà concesso a un tasso d’interesse attualmente pari all’1%.

 

Le banche potrebbero così utilizzare la liquidità ricevuta per sanare in tempi brevi la propria condizione patrimoniale: un istituto italiano potrebbe finanziarsi a un tasso dell’1% e impiegare la liquidità ottenuta in prestito per l’acquisto di un Bot, oggi in grado di offrire un rendimento superiore al 5%.

 

Le banche ne stanno approfittando?

 

Le banche fino ad ora stanno avendo un atteggiamento molto cauto; potrebbero non essere in grado di sfruttare questa storica opportunità per l’eventualità che l’Associazione delle Banche Europee (EBA) richieda aumenti di capitale a fronte del trattamento di favore della BCE.

 

BCE: botte piena e moglie ubriaca

 

La BCE ha trovato il meccanismo per aiutare da una parte gli stati europei in crisi e dall’altra il settore bancario, senza una modifica al trattato comunitario su cui i governi europei hanno più volte fallito un accordo di massima.

 

La BCE ha gettato le basi per l’avvio di un enorme programma di aiuto; più ingente rispetto a quanto fatto negli ultimi anni dalla banca centrale americana (FED).

 

Che conclusioni trarre?

 

La BCE fornirà alle banche quantità potenzialmente illimitate di liquidità al tasso dell’1%.

 

In questo modo la BCE mira a diversi obiettivi: fornisce liquidità al sistema bancario a tassi molto bassi ponendolo, al contempo, in condizione di acquistare quantità illimitate di titoli di stato lucrando un margine senza rischio.

 

Grazie alla BCE il sistema bancario può far bene facendo del bene: sistema i propri bilanci sostenendo i prezzi dei titoli di stato.

 

Tutto ciò evitando di infrangere la previsione del proprio statuto che le impedisce di finanziare gli stati dell’Unione Europea stampando moneta.

dic 19 2011

Banca Generali incorpora Bg Sgr

 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali e il Consiglio di Amministrazione di BG SGR S.p.A. (società controllata al 100% da Banca Generali), entrambi riunitisi nella giornata odierna, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di BG SGR in Banca Generali, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
La fusione (che è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d’Italia, ai sensi dell’arti. 57 del TUB) si inserisce nel disegno di razionalizzazione ed efficientamento delle attività di gestione di Banca Generali. In questo quadro, lo scorso settembre, BG SGR aveva deliberato la cessione a Generali Investments Italy SGR dei propri fondi di diritto italiano, le cui masse si attestavano a €389 milioni allo scorso 30 settembre. A seguito di tale operazione, e quindi della prospettica cessazione del ruolo di soggetto gestore di Fondi Comuni in capo a BG SGR, è stato ritenuto opportuno far rientrare le rimanenti attività di BGR SGR, ovvero le gestioni di portafoglio cui fanno capo attivi pari a €2,1 miliardi al 30 settembre scorso, nell’ambito del perimetro di Banca Generali attraverso la creazione di una nuova Divisione autonoma specializzata nelle gestioni di portafoglio individuali.
L’operazione consentirà di generare numerose ottimizzazioni di processo sfruttando l’integrazione nella struttura della Banca. Si ritiene inoltre che la focalizzazione sulle attività di gestione di portafogli, altamente strategiche per la banca in virtù del forte sviluppo della clientela Private degli ultimi anni, ne risulterà ulteriormente rafforzata. Al riguardo si segnala che la gamma di gestioni offerte è particolarmente ampia e spazia dalle linee total return, a linee di gestione a capitale protetto, prevedendo un numero di profili gestionali con sempre maggiore grado di specializzazione.
Si stima che nell’arco di due anni, una volta a regime, la fusione potrà portare a significative sinergie di costo e di ricavo, mentre dal punto di vista patrimoniale l’operazione risulta neutrale a livello consolidato.
Con l’operazione in oggetto si completa la riorganizzazione delle attività di gestione di Banca Generali, che ribadisce l’importanza dell’architettura aperta per il proprio modello di business e conferma la centralità di Generali Fund Management, controllata al 51% da Banca Generali e al 49% da Assicurazioni Generali, per la gestione di Sicav a servizio dell’intero Gruppo Generali.

La fusione in oggetto avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 c.c., in quanto l’incorporanda, BG SGR, è interamente posseduta dall’incorporante, Banca Generali; pertanto non sono previste né determinazione del rapporto di cambio, né la nomina di uno o più esperti per la verifica della congruità di tale rapporto. Inoltre la fusione, ai sensi della citata norma, nonché in conformità alla previsione di cui all’art. 18 comma 2, dello statuto di Banca Generali, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, fermo restando che, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, c.c., i soci di Banca Generali rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, potranno chiedere (con domanda indirizzata a Banca Generali), entro 8 giorni dal deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del Progetto di Fusione, che la decisione di approvazione della fusione sia adottata in sede assembleare. Si prevede che la fusione avrà efficacia dal 1 settembre 2012 (o dalla diversa data che sarà indicata nell’atto di fusione) con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2012.
La fusione, configura un’operazione con parti correlate ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, e della procedura per operazioni con parti correlate adottata da Banca Generali, in quanto operazione posta in essere tra Banca Generali e la società da questa controllata, BG SGR.
Peraltro, in applicazione dell’art. 8 della Procedura e dell’art. 14 del Regolamento Consob, la fusione rientra nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione delle procedure ivi stabilite per le operazioni con parti correlate, fermo restando gli obblighi informativi previsti.
Alle modalità ed ai termini di cui alla normativa vigente ed applicabile sarà messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa alla fusione in oggetto e sarà data informativa della pubblicazione di tale documentazione.

dic 16 2011

Aggiornamenti decreto “Salva Italia”

Di seguito alcuni aggiornamenti:

TORNA LA TASSA SULLA PRIMA CASA, DETRAZIONI FINO A 600 EURO Torna l’Ici-Imu sulla prima casa: 0,4% con una detrazione sui primi 200 euro. Aumento delle detrazioni per le famiglie: 50 euro di sconto per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, che viva e abbia la residenza nella casa adibita ad abitazione principale, sino a 400 euro.

 

STOP INDICIZZAZIONE, SALVI ASSEGNI FINO A 1.400 EURO Bloccata l’indicizzazione delle pensioni per i prossimi due anni. Salve le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps, circa 1.400 euro.

 

CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ SU PENSIONI D’0RO Passa dal 10 al 15% il contributo di solidarieta’ sulle pensioni d’oro. Il prelievo e’ fissato al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

 

AUMENTO ALIQUOTE ARTIGIANI Aumentano i contributi pensionistici per artigiani e commercianti: fino ad arrivare nel 2018 al 24%.

 

TETTO STIPENDI MANAGER PUBBLICI CON DEROGHE Arriva il tetto al trattamento economico dei manager pubblici. Sara’ usato come parametro massimo lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. Previste “deroghe motivate” per le posizioni apicali ma non per ministri e sottosegretari.

 

TASSA ANONIMATO SU CAPITALI SCUDATI I capitali scudati saranno soggetti a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 l’aliquota sara’ del 10 per mille e per il 2013 del 13,5 per mille.

 

IMPOSTA BOLLO SU IMMOBILI ALL’ESTERO Arriva inoltre l’imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

 

IMPOSTA BOLLO SUI CONTI CORRENTI E CONTI TITOLI Viene estesa ai conti titoli, alle polizze vita e ai fondi mobiliari.
Esentati dall’imposta di bollo sugli estratti conto i conti correnti con una giacenza media annua pari a 5000 euro. I buoni fruttiferi postali saranno tassati dello 0,1% nel 2012 e dello 0,15% dal 2013.

 

PRELIEVO SU ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO E’ istituita un’imposta dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

 

TETTO 1.000 EURO PAGAMENTI E PENSIONI CASH P.A. Innalzato il limite da 500 a 1.000 euro per i pagamenti, comprese le pensioni, in contanti da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

TETTO PER COMMISSIONI CARTA DI CREDITO Tetto massimo dell’1,5% per le Commissioni a carico dei commercianti sui pagamenti effettuati con carta di credito.

 

LIBERALIZZAZIONI SCATTERANNO DAL 2012 Scattera’ dal 2012 l’avvio delle liberalizzazioni delle attivita’ economiche. – TAXI Escluso dalle liberalizzazioni il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

 

FARMACIE Per i farmaci di fascia ‘C’ sara’ possibile la vendita negli esercizi commerciali. Quelli per cui serve la ricetta potranno essere venduti solo nelle farmacie, cosi’ come quelli del sistema endocrino e quelli iniettabili.

 

TASSA LUSSO PIU’ LEGGERA, PIU’ CARO TABACCO TRINCIATO La tassa sulle auto di lusso e le imbarcazioni diventa piu’ leggera e la copertura del mancato gettito sara’ garantita da un aumento dell’accisa sul tabacco da fumo.

 

STRETTA SU MASSIMO SCOPERTO Arriva un tetto massimo dello 0,5% sulla remunerazione che spetta a banche e intermediari in caso di conti in ‘rosso. Le clausole che prevedono oneri diversi sono nulle.

 

CONDONI, UN ANNO IN PIU’ AL FISCO PER ACCERTAMENTI Un anno in piu’ al fisco per lo svolgimento delle attivita’ di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. Il termine e’ stato spostato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

 

RATE EQUITALIA Piu’ tempo per pagare le rate inevase al fisco. Il tardivo pagamento della rata potra’ avvenire entro la scadenza della rata successiva senza che scatti la perdita della rateizzazione del debito con il fisco e l’iscrizione al ruolo. Prevista anche una dilazione nel pagamento delle rate, una sola volta, sino a 72 mesi e se esiste il comprovato peggioramento della situazione di difficolta’ del contribuente.

 

STOP AGGIO RISCOSSIONE Arriva il riassetto complessivo del sistema della remunerazione degli agenti di riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. I costi per i contribuenti saranno piu’ bassi.

 

VENDITA BENI PIGNORATI I beni dei debitori del fisco pignorati o ipotecati non saranno piu’ messi all’asta da Equitalia ma potranno essere venduti dai proprietari stessi con il consenso dell’agente della riscossione.

 

Queste norme dovranno essere approvate oggi dalla Camera dei Deputati e poi dal Senato.

dic 09 2011

Riscossione pensioni superiori a 500 non più in contanti

Nel decreto “Salva Italia” esiste una norma che impedisce il pagamento in contanti per le pensioni superiori a 500 euro.

Quindi gli interessati a questo provvedimento è meglio che si organizzano già da ora per evitare spiacevoli inconvenienti per la riscossione dell’assegno di pensione nel prossimo mese di gennaio 2012.

Le pensioni superiori ai 500 euro dovranno essere riscosse su c/c bancari e postali o su carte prepagate emesse da banche o da Poste Italiane. Quindi è opportuno comunicare all’Inps o altro ente erogatore della pensione il proprio numero di conto corrente, in mancanza di aprirne uno o di munirsi di altro prodotto idoneo alla riscossione della pensione.

Nello stesso decreto è anche previsto che Banche e Poste Italiane dovranno offrire ai pensionati prodotti a costo zero ed esenti anche dell’imposta di bollo sui c/c.

Fate circolare questa notizia per evitare problemi nella riscossione della pensione a gennaio.

nov 19 2011

28 novembre Btp-Day

Il 28 novembre i risparmiatori italiani potranno acquistare titoli di Stato, Bot e Btp, con commissioni d’acquisto quasi azzerate. A lanciare il Btp-Day è proprio Giuseppe Mussari, Presidente dell’Abi, Associazione bancaria italiana, raccogliendo l’iniziativa promossa dal signor Giuliano Melani, responsabile di una società di leasing. Lo scorso 4 novembre, il signor Melani ha acquistato una pagina del Corriere della Sera per dire agli italiani: nel pieno della bufera dei mercati, che ha fatto schizzare la spread dei titoli italiani ai massimi storici, ogni cittadino può contribuire al destino del proprio Paese ricomprando il suo debito pubblico. Il giorno dopo è arrivata un’ulteriore proposta: le banche rinuncino per un giorno alle commissioni nei confronti dei risparmiatori che vorranno acquistare titoli di Stato.

All’iniziativa hanno già aderito alcuni dei maggiori gruppi bancari, da Unicredit a Intesa Sanpaolo, da Ubi Banca a Bnl. E Mussari ha scritto proprio al Corriere della Sera, per esprimere il sostegno dell’Abi al Btp-Day e proporre la data del 28 novembre.

Secondo l’Adoc questa giornata può trasformarsi in un rilancio del risparmio e della difesa dei piccoli risparmiatori. “Sosteniamo il Btp-Day, un’iniziativa di pregio che risponde all’esigenza di trovare investitori italiani per i titoli di Stato – dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc – bene quindi la decisione di azzerare per un giorno le commissioni d’acquisto, è un segnale importante dato dalle banche in un momento di particolare crisi. Un segnale che noi risparmiatori e consumatori cercheremo di raccogliere. Per questo invitiamo chi può ad approfittare della disponibilità prevista, il Btp-Day potrebbe diventare la giornata del rilancio della difesa del risparmio e dei piccoli risparmiatori”.

[via Helpconsumatori.it]

nov 06 2011

Strategia d’investimento

In questo periodo sto ricevendo molte Email nelle quali mi si chiede cosa fare per proteggere i propri investimenti in un periodo di forte turbolenza finanziaria.

Innanzitutto non farsi prendere dal panico. I depositi bancari  sono sicuri (sino a 100.000 euro sono garantiti dal Fondo Interbancario di garanzia), i titoli di stato Italiani al momento non corrono alcun pericolo di default e pertanto pagheranno gli interessi alle date prestabilite ed alla scadenza sarà rimborsato alla pari il titolo. Gli altri tipi d’investimento (fondi, Sicav) seguono le oscillazioni di mercato ed essendo investimenti a medio-lungo termine alla fine daranno anche loro i frutti sperati.

Ricordo che in periodo di ribassi e di forti saliscendi ci sono ottime occasioni d’investimento. Per chi ha soldi liquidi e vuole andare sul sicuro, rimanendo abbastanza liquidi, si può orientare ad acquistare titoli di stato (Bot, Ctz, Btp) con scadenze massime di 24 mesi, o di orientarsi sui fondi comuni e/o Sicav che investono in strumenti monetari. Non ho citato i conti di liquidità perchè i tassi pubblicizzati sono corrisposti solo se si resta per il periodo prefissato in caso di uscita anticipata i tassi sono molto più bassi.

 

Per gli investitori che vogliono rischiare un pochino consiglio di adottare questa strategia. Di mettere la somma di cui si vuole investire in un fondo e/o Sicav obbligazionaria e di versare mensilmente una determinata somma in un pac su fondi e/o Sicav che investono sul mercato azionario.

 

Per chi si ritrova con investimenti in perdita ed ha liquidità consiglio di acquistare altri titoli che si hanno in portafoglio per abbassare il prezzo di carico del titolo. Questo è un consiglio valido per i fondi e/o Sicav per le altre tipologie di titoli quali le azioni bisogna valutare caso per caso sul da farsi.

 
Per chi ha polizze unit ed index linked con capitale garantito alla scadenza può stare tranquillo. Per chi non ha il capitale garantito alla scadenza bisogna valutare caso per caso su da farsi.

 

 

 

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