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feb 22 2012

Polizze dormienti il testo completo dell’interrogazione parlamentare del Pd

 

Di sotto il testo completo dell’interrogazione parlamentare in merito alle cd. polizze dormienti.

Sarebbe auspicabile conoscere anche l’ammontare delle somme finora versate dalle compagnie di assicurazione al Fondo anticrack gestito da Consap. Perchè le somme versate sono molte più elevate di quei famosi 7,6 milioni di euro a suo tempo stanziati. Da notare che i circa 63 milioni disponibili per il riparto non sono tutti destinati alle polizze dormienti.

Ricordo che solo da Poste Vita sono stati versati a Consap 25 milioni, mentre non si conoscono i versamenti delle altre compagnie che sommate tutte insieme di sicuro hanno versato una cifra molto superiore a quella di Poste Vita. Pertanto sarebbe opportuno conoscere l’importo complessivo.

Trovandomi in argomento sarebbe anche auspicabile trovare una soluzione definitiva all’annoso problema.

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Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06194

presentata da

LAURA FRONER
gioved� 16 febbraio 2012, seduta n.587
FRONER, LULLI, VICO, NANNICINI e MARCHIONI. -

Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.

- Per sapere – premesso che:

le iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate in attuazione dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finanziate con le risorse riassegnate al �Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità� garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori�;

in data 28 maggio 2010 � stato adottato dal Ministro dello sviluppo economico il decreto di riparto del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità� garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, che prevedeva la destinazione delle risorse, quantificate in euro 38.830.483,74, sulla base delle sanzioni versate dal gennaio al 31 dicembre 2009 sul capitolo di entrata del Ministero dell’economia e delle finanze, a favore di iniziative a vantaggio dei consumatori;

il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico ha previsto all’articolo 7, comma 1, che �per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività� delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166� sarebbe stata assegnata �al Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – la somma di euro 7.600.000,00�;

in risposta all’interrogazione Froner n. 5-03112, in data 15 luglio 2010, il sottosegretario Saglia ha specificato che, relativamente alla questione delle cosiddette polizze dormienti, la destinazione sarebbe stata effettuata trasferendo le relative risorse all’amministrazione competente in materia (cio� al Ministero dell’economia e delle finanze), ovvero stipulando con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) una convenzione con cui regolare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche le procedure di restituzione totale o parziale delle somme versate;

in merito all’effettiva disponibilità� delle somme a ci� destinate, si precisava che dei predetti euro 38.830.483,74, ripartiti fra le diverse iniziative previste dal decreto, erano stati riassegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze euro 14.591.404,00 che consentivano di finanziare completamente solo le prime due iniziative previste dal decreto di riparto dei fondi (iniziative promosse dalle associazioni dei consumatori e iniziative istituzionali) e parte della terza (iniziative promosse dalle regioni);

infine, il sottosegretario Saglia rassicurava che sarebbero state assegnate ulteriori risorse entro l’anno con cui finanziare le altre azioni, nello specifico quelle a favore della sicurezza dei prodotti (per un importo pari a euro 3.800.000,00), quelle per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (per un importo di euro 2.500.000,00) e quelle dirette a consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività� delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, nel limite di euro 7.600.000,00. Infine, avrebbe potuto essere coperte anche le iniziative necessarie per il rifinanziamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, nel limite di ulteriori euro 3.000.000,00;

anche nell’allegato alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nel capitolo relazione programmatica per missioni di spesa del Ministero dello sviluppo economico, si ribadisce chiaramente che con le somme riassegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze (euro 14.591.404,00) � impossibile realizzare le iniziative programmate nel biennio 2012-2013; secondo la nota, per la realizzazione dei progetti sopraindicati, occorre la riassegnazione della somma complessiva di euro 24.240.000.00;

l’articolo 33, comma 29, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit� 2012), ha stabilito che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le quali, alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, non siano state riassegnate alle pertinenti unit� previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato per l’importo di euro 70.714.000,00;

in data 21 dicembre 2011, nel rispondere all’interrogazione Froner n. 5-05526, in merito alla riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità� garante della concorrenza e del mercato, il Sottosegretario Gianfranco Polillo ha chiarito che la disposizione recata dal citato articolo 33, comma 4 della legge n. 183 del 2011, ha determinato la non riassegnabilit� di una quota rilevante delle risorse affluite in entrata e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

con riferimento alle risorse riassegnabili, il Sottosegretario ha inoltre precisato che le risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3592, relativo a �Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’autorità� garante della Concorrenza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori� affluite al 30 novembre 2011 ammontano complessivamente a euro 134.535.547,9 di cui euro 29.204.965,19 affluite nel periodo settembre-dicembre 2010;

dal suddetto importo complessivo di euro 134.535.547,9 devono essere sottratte le risorse per le quali non si d� corso alla riassegnazione pari a euro 70.714.000,00, di conseguenza allo stato risultano riassegnabili euro 63.821.547,92;

il Sottosegretario ha fatto altresì� presente che il comma 2 dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che �le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1�;

conseguentemente, le risorse affluite nel corso del 2011 potranno essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico anche nel corso del 2012 -:

in quali tempi si preveda di procedere alla riassegnazione della somma complessiva necessaria alla realizzazione dei progetti citati in premessa e, in particolare, quando si intenda consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività� delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti.
(5-06194)

 

feb 18 2012

Nuova interrogazione parlamentare del Pd sulle polizze dormienti

 

Presentata alla Camera un’interrogazione per tentare di sbloccare i fondi delle multe Antitrust fermi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’interrogazione è stata presentata dal deputato Pd Laura Froner e chiede al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo economico “in quali tempi si preveda di procedere alla riassegnazione della somma complessiva necessaria alla realizzazione dei progetti e, in particolare, quando si intenda consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti”. Come si legge nel testo dell’interrogazione, allo stato risultano riassegnabili oltre 63 milioni di euro.

Nel 2010 risultavano assegnabili oltre 38 milioni di euro derivanti dalle sanzioni Antitrust e da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Era stato precisato inoltre che di questa somma (38.830.483,74 euro) erano stati riassegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze 14.591.404 euro, che consentivano di finanziare completamente solo le prime due iniziative previste dal decreto di riparto dei fondi (iniziative promosse dalle associazioni dei consumatori e iniziative istituzionali) e parte della terza (iniziative promosse dalle regioni), mentre era stata data garanzia che ulteriori risorse sarebbero state assegnate entro l’anno.

In seguito, la legge di Stabilità del 2012 ha stabilito che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all’entrata del bilancio dello Stato le quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non siano state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato per l’importo di 70.714.000 euro. A dicembre 2011 è stato chiarito che la legge ha determinato la non riassegnabilità di una quota rilevante delle risorse affluite in entrata e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Mentre per le risorse riassegnabili, è stato precisato che quelle versate all’entrata del bilancio dello Stato relative a «Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» affluite al 30 novembre 2011 ammontano complessivamente a euro 134.535.547,9 di cui euro 29.204.965,19 affluite nel periodo settembre-dicembre 2010. Dai 134 milioni di euro, devono essere sottratte le risorse per le quali non si dà corso alla riassegnazione, pari a 70 milioni 714 mila euro.

Di conseguenza, conclude l’interrogazione, “allo stato risultano riassegnabili euro 63.821.547,922”, che possono ex lege essere riassegnate ai capitoli di spesa pertinenti del MSE anche nel corso del 2012. Di conseguenza, l’interrogazione chiede in quali tempi si prevede di riassegnare tali somme.

 

[via Helpconsumatori.it]

gen 30 2012

Riparliamo di polizze dormienti

L’ultima volta che ho parlato di polizze dormienti su questo Blog è stato lo scorso 22 dicembre. Ora riprendo il tema perchè chi è incappato in questa brutta storia deve darsi da fare affinchè il sistema politico trovi una soluzione al problema.

Chi segue questo Blog sa che alcuni politici si sono interessati al problema ed in parte l’hanno risolto. Ora bisogna sollecitare questi politici (Dr. Antonio Lirosi, responsabile consumatori Pd, On Rolando Nannicini , On. Laura Froner tutti del Pd) a continuare ad interessarsi della questione intervenendo con interrogazioni parlamentari sul Governo o presentando qualche disegno di legge che risolvano il problema delle polizze dormienti.

In concreto si deve agire sull’art. 2952 c.c. elevando la prescrizione delle polizze vita a 10 (dieci) anni equiparando questi prodotti assicurativi ai prodotti finanziari. Siccome solo questo intervento non basta bisogna trovare qualche escomatage per consentire che le polizze prescritte i cui importi sono stati versati a Consap siano risvegliate entro 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di versamento da parte delle compagnie di assicurazioni a Consap che come sappiamo gestisce i fondi del Fondo delle vittime dei crack finanziari.

Un’altra mossa è quella di far parlare della questione i giornali, le radio, le Tv del problema ed in passato hanno scritto molti articoli o fatto servizi sul problema Alessandra Puato del Corriere della Sera, Debora Rosciani della trasmissione il Salvadanaio di Radio24 e Chiara Paolin de Il Fatto Quotidiano.

Adesso chi ancora è in questa situazione deve darsi un pò da fare per giungere ad una felice conclusione.

 

 

gen 25 2012

Decreto “Cresci Italia” novità in campo assicurativo

 

Nel decreto legge 1/2012 ci sono alcuni articoli che regolano alcune norme in materia tra assicurazioni, banche e consumatori.

L’art. 28 regola la concorrenza sull’offerta di polizze abbinate ai mutui ipotecari, l’art 29 regolamenta il risarcimento delle polizze Rca, l’art 31 sulla contraffazione dei contrassegni assicurativi, art. 32 ispezione del veicolo e scatola nera per ottenere sconti, art. 33 sanzioni per le frodi assicurative, art. 34 obbligo di offrire più preventivi per le polizze Rca.

Art. 28 Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari 1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.


Art. 29 Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica 1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e’ facolta’ delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e’ accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita’ non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e’ ridotto del 30 per cento.

Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita’ per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e’ messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’ essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni 1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.”. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, e’ effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135». 3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato puo’ procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le proprie valutazioni sull’entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».



Art. 33 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da incidenti 1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita’» e` sostituita dalla seguente: «invalidita’»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite dalla seguente: «invalidita’».




Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

 


gen 03 2012

Assicurazioni come controllare se una compagnia è autorizzata

L’ISVAP ha messo a disposizione di Autorità, utenti e cittadini interessati un nuovo strumento per controllare se un’impresa italiana od estera è autorizzata ad operare nei rami della responsabilità civile auto e/o natanti verso terzi obbligatoria. Per le imprese autorizzate ad offrire questo tipo di coperture sono stati enucleati infatti appositi elenchi distinti da quelli relativi alla generalità delle imprese con l’indicazione
di tutti i rami offerti. Un link presente sulla home page del sito www.isvap.it consentirà l’accesso diretto ed immediato ai medesimi.
Sarà in tal modo possibile per le forze di polizia, per esempio, effettuare controlli e accertamenti più veloci ed efficaci. I cittadini a loro volta potranno con una semplice consultazione del sito ISVAP evitare la stipula di contratti con imprese non autorizzate.
L’innovazione, creando le condizioni per una rapida ed efficace diffusione delle informazioni, rappresenta un passo ulteriore nella direzione della prevenzione e del contrasto all’abusivismo e più in generale al fenomeno delle truffe assicurative.
Ad oggi, nel solo 2011, sono state individuate in Italia ben 35 compagnie fantasma o non abilitate ad esercitare il ramo contro le 52 dell’intero periodo 2002-2010.

dic 22 2011

Una buona notizia per le polizze dormienti

 

Il Sottosegretario Gianfranco Polillo ha risposto ad un’interrogazione parlamentare presentata dagli On. Froner, Nannicini del PD ed altri in merito allo sblocco di somme già stanziate a favore delle associazioni dei consumatori.

Ricordo che una quota di queste spettanze alle associazioni consumatori è destinata al rimborso degli aventi diritto delle c.d. polizze dormienti che sono state versate dalle compagnie di assicurazioni a Consap.

In un passaggio si può leggere che l’On. Nannicini ha preannunciato al Sottosegretario Polillo un’iniziativa più ampia per giungere ad una definitiva conclusione del capitolo delle polizze dormienti.

Di sotto il testo della risposta del Sottosegretario Polillo.

5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Rolando NANNICINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, pur preannunciando iniziative nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sottolineando inoltre come sarebbe necessario affrontare anche il tema dei depositi e delle polizze «dormienti» con un riordino complessivo della materia.

 

5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l’interrogazione in Commissione n. 5-05526 l’onorevole Froner ed altri pongono quesiti in ordine alla riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 33, comma 29, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), stabilisce che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato per l’importo di euro 70.714.000,00.
Tale disposizione ha, quindi, determinato la non riassegnabilità di una quota rilevante delle risorse affluite in entrata e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
Con riferimento alle risorse riassegnabili, si precisa che le risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3592, articolo 14, relativo a «Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» affluite al 30 novembre 2011 ammontano complessivamente a euro 134.535.547,9 di cui euro 29.204.965,19 affluite nel periodo settembre-dicembre 2010. Dall’importo complessivo devono essere sottratte le risorse per le quali non si dà corso alla riassegnazione pari a euro 70.714.000,00. Di conseguenza allo stato risultano riassegnabili euro 63.821.547,92.
Pertanto, sulla base di apposita richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico si potrà procedere alla ripartizione delle citate risorse.
Si fa presente, inoltre, che il comma 2, dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1». Conseguentemente, le risorse affluite nel corso del 2011 potranno essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico anche nel corso del 2012.

dic 22 2011

Abf da ragione ad un consumatore per polizza vita legata a mutuo

“Un’importante risultato che interesserà molti consumatori”. Così Carlo Biasior del CRTCU commenta la decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario in materia di polizze legate ai mutui. Nel gennaio 2009 un associato aveva acceso ha acceso un mutuo ventennale per 146.000,00 €e contestualmente – su consiglio della sua banca – aveva stipulato anche una polizza vita caso morte, per proteggere gli eredi nel caso di sua morte. In pratica, pagando unpremio unico pari a 5.616 euro,  nel caso di morte dell’associato sarebbe stata la compagnia assicuratrice a pagare il debito residuo alla banca.

Quando nel marzo del 2011 l’associato ha deciso di surrogare il mutuo per accenderne uno a condizioni migliori presso un’altra banca, ha cercato di disdire la polizza e ottenere il rimborso del premio versato trovando non poche difficoltà: la banca gli ha riconosciuto unicamente la possibilità di cambiare il beneficiario della polizza, inserendo al posto della vecchia banca la nuova banca. L’Arbitro Bancario e Finanziario, invece, ha ritenuto non corretto questo comportamento e ha stabilito, che il rimborso spetti anche a coloro che hanno stipulato i contratti assicurativi pluriennali a premio unico legati al mutuo prima del 1/12/2010. A decorrere da tale data, infatti, il regolamento 35/2010 dell’Isvap garantisce ai consumatori la volontà di scegliere se chiedere il rimborso della quota di premio non goduta o se cambiare il beneficiario delle polizze. Le compagnie assicuratrici sono tenute ad eseguire le richieste dei consumatori.

Prima, invece, le “direttive ABI-ANIA” del 2009, nei casi di anticipata estinzione di mutui suggerivano alle compagnie di rimborsare le quote dei premi non godute oppure di offrire ai mutuatari la possibilità di inserire un nuovo beneficiario. Si trattava però solo di un suggerimento per nulla vincolante: le compagnie potevano anche rifiutare ambedue queste vie e semplicemente estinguere la polizza. In questo caso, però, l’Abf ha rinvenuto gli estremi per dare ragione al consumatore.

[via Helpconsumatori.it]

dic 16 2011

Aggiornamenti decreto “Salva Italia”

Di seguito alcuni aggiornamenti:

TORNA LA TASSA SULLA PRIMA CASA, DETRAZIONI FINO A 600 EURO Torna l’Ici-Imu sulla prima casa: 0,4% con una detrazione sui primi 200 euro. Aumento delle detrazioni per le famiglie: 50 euro di sconto per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26 anni, che viva e abbia la residenza nella casa adibita ad abitazione principale, sino a 400 euro.

 

STOP INDICIZZAZIONE, SALVI ASSEGNI FINO A 1.400 EURO Bloccata l’indicizzazione delle pensioni per i prossimi due anni. Salve le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps, circa 1.400 euro.

 

CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ SU PENSIONI D’0RO Passa dal 10 al 15% il contributo di solidarieta’ sulle pensioni d’oro. Il prelievo e’ fissato al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

 

AUMENTO ALIQUOTE ARTIGIANI Aumentano i contributi pensionistici per artigiani e commercianti: fino ad arrivare nel 2018 al 24%.

 

TETTO STIPENDI MANAGER PUBBLICI CON DEROGHE Arriva il tetto al trattamento economico dei manager pubblici. Sara’ usato come parametro massimo lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. Previste “deroghe motivate” per le posizioni apicali ma non per ministri e sottosegretari.

 

TASSA ANONIMATO SU CAPITALI SCUDATI I capitali scudati saranno soggetti a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 l’aliquota sara’ del 10 per mille e per il 2013 del 13,5 per mille.

 

IMPOSTA BOLLO SU IMMOBILI ALL’ESTERO Arriva inoltre l’imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

 

IMPOSTA BOLLO SUI CONTI CORRENTI E CONTI TITOLI Viene estesa ai conti titoli, alle polizze vita e ai fondi mobiliari.
Esentati dall’imposta di bollo sugli estratti conto i conti correnti con una giacenza media annua pari a 5000 euro. I buoni fruttiferi postali saranno tassati dello 0,1% nel 2012 e dello 0,15% dal 2013.

 

PRELIEVO SU ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO E’ istituita un’imposta dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

 

TETTO 1.000 EURO PAGAMENTI E PENSIONI CASH P.A. Innalzato il limite da 500 a 1.000 euro per i pagamenti, comprese le pensioni, in contanti da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

TETTO PER COMMISSIONI CARTA DI CREDITO Tetto massimo dell’1,5% per le Commissioni a carico dei commercianti sui pagamenti effettuati con carta di credito.

 

LIBERALIZZAZIONI SCATTERANNO DAL 2012 Scattera’ dal 2012 l’avvio delle liberalizzazioni delle attivita’ economiche. – TAXI Escluso dalle liberalizzazioni il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

 

FARMACIE Per i farmaci di fascia ‘C’ sara’ possibile la vendita negli esercizi commerciali. Quelli per cui serve la ricetta potranno essere venduti solo nelle farmacie, cosi’ come quelli del sistema endocrino e quelli iniettabili.

 

TASSA LUSSO PIU’ LEGGERA, PIU’ CARO TABACCO TRINCIATO La tassa sulle auto di lusso e le imbarcazioni diventa piu’ leggera e la copertura del mancato gettito sara’ garantita da un aumento dell’accisa sul tabacco da fumo.

 

STRETTA SU MASSIMO SCOPERTO Arriva un tetto massimo dello 0,5% sulla remunerazione che spetta a banche e intermediari in caso di conti in ‘rosso. Le clausole che prevedono oneri diversi sono nulle.

 

CONDONI, UN ANNO IN PIU’ AL FISCO PER ACCERTAMENTI Un anno in piu’ al fisco per lo svolgimento delle attivita’ di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. Il termine e’ stato spostato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

 

RATE EQUITALIA Piu’ tempo per pagare le rate inevase al fisco. Il tardivo pagamento della rata potra’ avvenire entro la scadenza della rata successiva senza che scatti la perdita della rateizzazione del debito con il fisco e l’iscrizione al ruolo. Prevista anche una dilazione nel pagamento delle rate, una sola volta, sino a 72 mesi e se esiste il comprovato peggioramento della situazione di difficolta’ del contribuente.

 

STOP AGGIO RISCOSSIONE Arriva il riassetto complessivo del sistema della remunerazione degli agenti di riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. I costi per i contribuenti saranno piu’ bassi.

 

VENDITA BENI PIGNORATI I beni dei debitori del fisco pignorati o ipotecati non saranno piu’ messi all’asta da Equitalia ma potranno essere venduti dai proprietari stessi con il consenso dell’agente della riscossione.

 

Queste norme dovranno essere approvate oggi dalla Camera dei Deputati e poi dal Senato.

dic 06 2011

La patrimoniale nascosta nel decreto “Salva Italia”

Nel decreto “salva Italia” all’art.19 viene istituita un’imposta di bollo da applicare sulle comunicazioni degli intermediari dell’1 per mille per l’anno 2012 e dell’1,5 per mille per il 2013, con l’importo minimo di 34,20 euro e massimo di 1200 euro.

Per chi ha usufruito dello scudo fiscale l’imposta è del 1,5% per il solo 2012, agli evasori si tassa con poco alle persone oneste di applica una patrimoniale nascosta.

Quest’imposta si applica a tutti gli strumenti finanziari quali conti deposito, obbligazioni, azioni, fondi d’investimento, etc. L’unica esclusione sono i fondi pensione.

Ora è da capire se il tetto minimo dell’imposta si applica su più rapporti con gli intermediari o per singolo rapporto.

 

Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
Articolo della Tariffa
Indicazione degli atti soggetti all’imposta
Imposte dovute fisse
Imposte dovute proporzionali
2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
0,1 per cento annuo per il 2012
0,15 per cento a decorrere dal 2013
2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.”.
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o
regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato.
8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L’imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.

 


nov 30 2011

Risarcito consumatore per polizza con sottostante bond Lehman Brother

Si sente ancora parlare di Lehman Brothers: si tratta di casi in cui risparmiatori hanno investito in una polizza assicurativa, cosiddetta “index linked”, cioè connessa ad un’obbligazione Lehman. E c’è chi ottiene importanti risarcimenti: un’associata Confconsumatori, il cui padre aveva investito in una polizza assicurativa collegata con obbligazioni Lehman Brothers, è stata risarcita di oltre 60.000 euro.

Il Tribunale di Parma ha, infatti, condannato la banca all’integrale risarcimento del danno pari al capitale investito (oltre 43.000 euro), più la rivalutazione monetaria, interessi e spese. Il fatto che una polizza vita sia garantita da una obbligazione (in questo caso Lehaman Brothers), al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, secondo il Tribunale di Parma, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, ma di una vera e propria operazioni finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni.

E questo obbliga all’applicazione delle norme del Testo Unico Finanziario (dell’art. 28 del Regolamento Consob attuativo del medesimo). In questo caso è risultato che l’istituto di credito non ha assunto dall’investitore alcuna informazione sulla sua esperienza in materia, né sulla sua propensione al rischio, con l’effetto che avrebbe dovuto proporre solo investimenti a bassissimo rischio, non, come è invece accaduto, un prodotto collegato a titoli Lehman. Da qui l’inadempimento dell’istituto di credito e il suo obbligo di risarcire il danno.

Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nel fatto che la condanna non è contenuta in una sentenza, come normalmente avviene, ma in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo – circa 4 mesi – alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.

“Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio la figlia dell’investitore – La stessa conferma, in primo luogo, che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo, anche quando con gli stessi si chieda non una declaratoria di nullità, ma una condanna al risarcimento del danno. Costituisce, inoltre, un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia”.

[via Helpconsumatori.it]

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