mag 20 2013

OAM rimborsa i promotori finanziari

A seguito della nota ANASF del 26 febbraio scorso, con la quale si chiedeva di dar seguito alle richieste di rimborso avanzate dai promotori finanziari che hanno proceduto al versamento dei contributi di iscrizione, l’Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) ha risposto di aver accolto numerose istanze di rimborso sia per l’iscrizione nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria, sia per l’iscrizione alla prova d’esame.

Per le rimanenti richieste presentate e non ancora evase, l’OAM comunica che si sta provvedendo a portare a termine le opportune verifiche al fine di potervi dare corso.

mag 20 2013

Libretti al portatore rischio sanzioni per norme antiriciclaggio

Da Helpconsumatori.it

 

C’è un altro “curioso” caso che riguarda i possessori di libretti bancari o postali: la normativa antiriciclaggio ha stabilito che, entro il 31 marzo 2012, i titolari di libretti dovevano ridurre la somma in deposito al di sotto dei 1000 euro (o estinguere direttamente il libretto). In caso contrario erano soggetti a multe salate, dal 30% al 40% del saldo e comunque non inferiore a 3.000 euro; se il saldo del libretto è di importo inferiore a tale soglia, la sanzione coincide con il saldo. Ma non tutti i consumatori erano al corrente di questa novità.

In molti, ignari dell’obbligo o semplicemente dimenticandolo, non hanno né estinto né ridotto il deposito, e si sono visti recapitare un avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’applicazione della sanzione pecuniaria. Il Centro di Ricerca e di Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU) aveva informato, a suo tempo, delle nuove regole ricordando che il Decreto “Salva Italia” ha fissato il termine ultimo del 31 marzo 2012 per permettere ai consumatori di estinguere i libretti con saldo superiore alla soglia o di ridurlo al di sotto dei 1.000 euro.

Ma all’Associazione si sono rivolti diversi consumatori che non ricordavano di avere libretti al portatore. Il problema è che le banche non hanno avvisato i clienti con raccomandata a.r. (unica forma per essere certi della ricezione) e il Governo non ha utilizzato forme idonee per comunicare tale importante novità, con la conseguenza che forse troppi consumatori incolpevoli dovranno pagare multe salatissime.

“E’ paradossale e inaccettabile che una legge finalizzata a contrastare il riciclaggio, il finanziamento alle organizzazioni terroristiche e le frodi fiscali, punisca i consumatori incolpevoli”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU. Le violazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del denaro contante e degli altri titoli al portatore rappresentano la stragrande maggioranza delle violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

“Ci si domanda quale percentuale delle sanzioni irrogate dalla legge antiriciclaggio vadano a danno di consumatori incolpevoli”. “Il CRTCU chiede al Governo di intervenire per introdurre necessari distinguo nella normativa, in modo da evitare che anche solo si possa pensare che dietro a necessari obiettivi di antiriciclaggio si possano celare forme di riscossione impropria sui bilanci dei consumatori” commenta Carlo Biasior, che aggiunge “per le pratiche in corso si chiede espressamente al Governo ed in particolare al Ministro dell’Economia e delle Finanze di intervenire con lo strumento più idoneo verso le Ragionerie responsabili dei procedimenti sanzionatori, invitando i funzionari a valutare caso per caso le fattispecie violate, incentivando, l’uso dello strumento dell’archiviazione in autotutela”.

mag 20 2013

Consob aumento di capitale Igd Siiq

La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta di sottoscrizione di azioni Igd Siiq spa riservata ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2012.

Il gruppo Igd è attivo nella proprietà e gestione di centri commerciali della grande distribuzione organizzata e, in particolare, nella gestione immobiliare e locativa nonché nell’attività di servizi.

L’emittente è soggetto al regime speciale delle Siiq (società di investimento immobiliare quotate) introdotto dalla legge 296/2006 (“Legge Finanziaria 2007“). La principale caratteristica di tale regime speciale è costituita dalla possibilità di adottare, in presenza di determinati requisiti fissati dalla norma, uno specifico sistema di tassazione in cui l’utile sia assoggettato ad imposizione soltanto al momento della distribuzione ai soci. A fronte di ciò il regime speciale impone alle Siiq di distribuire almeno l’85% degli utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare (c.d. gestione esente).

Igd è controllata da Coop Adriatica s.c.a.r.l. In data 12 giugno 2012 Coop Adriatica e Unicoop Tirreno Società Cooperativa hanno stipulato un patto di sindacato per l’esercizio del diritto di voto e di blocco, con durata sino al 30 giugno 2013.

Le azioni oggetto dell’offerta rivengono dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Igd del 18 aprile 2013 per un importo massimo complessivo di euro 17.866.726, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire in via scindibile entro il 30 settembre 2013. L’aumento di capitale è riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo 2012, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, secondo periodo del codice civile e ha come finalità il rafforzamento della dotazione patrimoniale della società.

In linea con la prassi adottata da emittenti esteri, con tale operazione Igd consente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2012 di utilizzare fino all’80% (aliquota determinata in base al regime di tassazione vigente in Italia) delle somme ricevute a titolo di dividendo (per il 2012 complessivamente pari a euro 22.333.408) per la sottoscrizione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale.

In data 16 maggio 2013 il consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dall’assemblea straordinaria del 18 aprile 2013, ha deliberato l’offerta di massime 23.633.236 azioni al prezzo di euro 0,75 per azione, per un controvalore massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 17.724.927. Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 27 azioni ordinarie per le quali spetta il diritto al dividendo al 2012.

L’inizio del periodo di offerta è previsto per il 20 maggio 2013 (contestualmente allo stacco cedola) e la conclusione è programmata per il 31 maggio 2013. I diritti di sottoscrizione non sono negoziabili né trasferibili.

Il prospetto riporta nel paragrafo “fattori di rischio” gli elementi di rischio per gli investitori connessi all’emittente, al suo gruppo e al relativo settore di operatività.

mag 20 2013

Consob obbligo di prospetto per società in concordato preventivo

La Consob, in risposta ad un quesito, si è espressa in ordine all’obbligatorietà di procedere alla redazione del prospetto informativo ex art. 94 del Tuf ai fini del perfezionamento di un aumento di capitale sociale deliberato dal cda di una società, non quotata e non diffusa, al servizio della conversione dei crediti in capitale sociale, nell’ambito dell’esecuzione della proposta di concordato preventivo omologato.

In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione della Consob, l’aumento di capitale (superiore a 5 milioni di euro) sarebbe destinato in prima battuta ai soci della società (più di 150), che potranno sottoscrivere le azioni sia ordinarie che privilegiate di nuova emissione, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione, esercitando così il diritto di opzione.

Gli azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno inoltre il diritto di prelazione sulle azioni inoptate. Le eventuali ulteriori azioni inoptate potranno, infine, essere sottoscritte da investitori terzi. Qualora poi residuassero, in tutto o in parte, azioni non sottoscritte, e quindi non fosse stata acquisita la provvista per soddisfare per cassa i creditori concordatari, le azioni verrebbero assegnate a questi ultimi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di concordato omologata, mediante compensazione fra il credito vantato verso la società e il debito da sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

La Consob ha in primo luogo osservato che, secondo la direttiva 2003/71/Ce (“direttiva prospetto”) e il Tuf, si ha un’offerta al pubblico di strumenti finanziari in presenza di una comunicazione a persone, effettuata con qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti informazioni sui termini dell’offerta e sugli strumenti finanziari sufficienti a consentire all’investitore di decidere l’acquisto o la sottoscrizione di questi strumenti finanziari.

L’obbligo del prospetto informativo ha quindi la finalità di consentire che l’investitore assuma consapevolmente, in maniera adeguatamente informata, la propria decisione di investimento.

Nel caso di specie, l’offerta di azioni in opzione ai soci nonché dell’inoptato a terzi, presuppone una scelta individuale in merito all’esercizio del diritto di opzione o alla sottoscrizione delle azioni. Pertanto, essa configura un’offerta al pubblico.

Ne consegue che, laddove non si versi in una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti si applica la disciplina dell’offerta al pubblico con conseguente obbligo informativo.

Non costituisce invece offerta pubblica l’assegnazione delle azioni residue ai creditori concordatari, sulla base della proposta di concordato omologata.

mag 20 2013

Anasf chiede il contratto unico per i promotori finanziari

Si  è  svolta  oggi  presso  la  sala  Duomo  del  Park  Hyatt  a  Milano  la  conferenza  stampa  Anasf,  organizzata  per  fare  il  bilancio  dell’anno,  dove  sono  intervenuti Maurizio  Bufi,  Presidente Anasf; Germana Martano, Direttore Generale Anasf, e Ferruccio Riva, Comitato Esecutivo  Anasf.
“Proprio  in  questi  giorni  la  squadra  che  guida  Anasf  compie  due  anni  di  attività”,  ha  commentato  Maurizio  Bufi.  “L’ultimo  anno  in  particolare  ha  visto l’Associazione impegnata  su  vari  fronti  in  sedi  politiche e istituzionali. L’uscita dei promotori finanziari dall’Oam è stato un risultato giunto dopo una  lunga  battaglia  che ci ha  impegnato  dall’ottobre  del  2011;  segnale  forte dell’Associazione  nel  rappresentare  e  tutelare  gli  interessi  della  categoria  dei  promotori  finanziari. Premiati anche  gli  sforzi che ci hanno visti impegnati per chiarire lo status dell’iscrizione alle Camere di Commercio dei  promotori finanziari. Ancora una volta l’azione di tutela messa in atto ha avuto un riscontro positivo,  con  la  risposta  di  Unioncamere  che  ha  condiviso  la  nostra  posizione”,  ha  continuato  il  presidente  Anasf.
E  guardando  avanti, uno  dei  temi  cardine  dei  prossimi  mesi  sarà per  l’Associazione la proposta  al  mercato di un modello di contratto comune per la categoria, che ciascuna società potrà adattare sulla  base delle proprie esigenze, della propria struttura societaria, dei propri aspetti caratterizzanti e del  proprio business. Un’idea che se condivisa e acquisita rappresenterà un ulteriore elemento di tutela  dei  promotori  finanziari. “E’  questa  la  novità  di  quest’anno”,  ha  sottolineato  Ferruccio  Riva.  “Gli
obiettivi che ci poniamo sono tra gli altri quello di rendere più appetibile per i giovani la professione,  dandole  uno  status  più  riconoscibile  e  stabile,  tutelare  meglio  i  risparmiatori,  attraverso  una  rivisitazione delle modalità di rapporto nelle funzioni del professionista, come anche definire alcune  “zone  grigie”  dei  contratti  vigenti,  stabilizzando  e  qualificando  il  rapporto  tra  intermediario  e  professionista”,  ha  continuato  Riva. Ad  esempio? L’Associazione  ritiene  che  sarà  utile  specificare
meglio  l’oggetto  dell’incarico, la  previdenza  del  pf  e  il  trattamento  di  fine  rapporto, come  anche andrà prevista una semplificazione della modalità di remunerazione per risolvere i conflitti di  interesse, definendo nel dettaglio il concetto di portafoglio e di cliente. E anche la reintroduzione di  una  forma  di  tirocinio  o  praticantato  per  favorire  il  ricambio  generazionale.  Inoltre,  l’Associazione  propone che venga recepita anche in Italia la possibilità di svolgere l’attività come persona giuridica,  già prevista dalla normativa UE.
La  proposta  del  contratto non  è  l’unica  novità  che  ha  contraddistinto  gli  ultimi  mesi  di  lavoro  dell’Associazione: “dal mese di ottobre Anasf”, ha commentato Germana Martano,“in collaborazione  con l’Università Bicocca di Milano, ha inserito all’interno della propria storica indagine Real Trend un  set di domande centrato sulla percezione che il campione di circa 600 soci intervistati ha rispetto alla  gravosità  del  rapporto  con  i  propri  clienti  e  alla  loro  propensione  al  rischio,  chiedendo  anche  di  pronunciarsi,  questa  volta  però  sulla  base  di  un  esame  oggettivo,  sulla  propria  fiducia  sul  futuro  dell’economia  e  della  finanza  come  anche  del  proprio  lavoro. I risultati? Se gli ultimi mesi del 2012  sono stati dal punto di vista professionale molto soddisfacenti per i promotori finanziari, l’inizio del  2013 ha visto una lieve contrazione di questo ottimismo dovuto probabilmente alla complessità della  vicenda politica recente nel nostro Paese. Sarà molto interessante andare a leggere i dati dei prossimi  mesi, e per questo motivo l’appuntamento è tra qualche mese”, ha concluso Martano

mag 16 2013

Mef dettagli collocamento nuovo Btp a 30 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione del nuovo BTP a 30 anni, con scadenza 1 settembre 2044 e cedola annua del 4,75%.

Hanno partecipato all’operazione oltre 170 investitori per una domanda complessiva pari a circa 12,7 miliardi di euro. Quasi il 40% dell’emissione è stato collocato presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, fondi pensione e assicurazioni, mentre la quota sottoscritta da fund manager è stata poco al di sotto del 39%. Le banche si sono aggiudicate il 13% dell’emissione, mentre agli hedge funds è stato assegnato circa il 4% del totale. Inoltre, hanno partecipato anche banche centrali e istituzioni governative aggiudicandosi 1,6% dell’ammontare collocato.

Il collocamento del titolo ha visto un’elevata partecipazione di investitori italiani, che si sono aggiudicati oltre il 47% dell’emissione. Molto rilevante è stata la quota sottoscritta da investitori residenti in Gran Bretagna (26,1%) a fronte di una richiesta pari a circa il 36% della domanda totale. Il resto dell’emissione è stata collocata in larga parte in Europa, in particolare in Francia (5,5%), in Germania (5%), nei paesi scandinavi (4,1%) ed in Benelux (2,2%). Significativa la partecipazione di investitori statunitensi che, con una domanda pari al 13% del totale richiesto, si sono aggiudicati il 9,4% dell’emissione.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. e UniCredit S.p.A. che hanno partecipato in veste di lead managers, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati co-lead managers dell’operazione.

mag 15 2013

Mef risultati emissione nuovo Btp a 30 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 30 anni. Il nuovo titolo ha scadenza 1° settembre 2044, godimento 1 marzo 2013 e tasso annuo 4,75%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 22 maggio p.v.
L’importo emesso è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 97,221, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,985%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead managers, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. e UniCredit S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un’offerta di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d’America.

mag 15 2013

Mef emissione di un nuovo Btp a 30 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd e UniCredit S.p.A. il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 30 anni BTP – scadenza 1° settembre 2044. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un’offerta di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato  (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d’America.

mag 11 2013

Imposta di bollo circolare 15/E

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 15/E che chiarisce alcuni casi ove è applicabile e dove non si applica.

Di sotto alcune domande e risposte, comunque consiglio di leggerla tutta.

2.1 Distinzione tra conto corrente e conto deposito
D:L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, così come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, è prevista in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La tassazione dei depositi bancari ai sensi del comma 2 – ter del citato articolo 13, è, invece, stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013. Si chiede di conoscere quali elementi assumono rilievo al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.

R:Il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.
Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende:
1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.
Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.
Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter.
Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa.
Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una provvista al rapporto di conto corrente.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.

2.2. Rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica
D:Si chiede se l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-bis, sia applicabile alle rendicontazioni relative a conti di pagamento intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).

R: In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d’Italia con la citata nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di ‘conto corrente bancario’ e ‘conto di pagamento’ sono analoghe ma non coincidenti. In linea
generale, infatti, il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.
Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell’ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l’imposta di bollo, contenuta nell’articolo 119 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) non è applicabile ai conti di pagamento, in quanto il richiamato articolo 119 non rientra tra le disposizioni cui sono assoggettati i conti di pagamento (Titolo VI, capo II-bis, del TUB). Gli istituti di pagamento e gli IMEL, inoltre, sono soggetti diversi dalle banche e Poste Italiane espressamente menzionati dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa. Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e non anche conti correnti.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 2 – bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2, della citata tariffa, nella misura di Euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.

2.3 Determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali
D: La misura dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio è differenziata in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base annua, per le persone fisiche, e ad euro 100, su base annua, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si chiede di conoscere, nel caso in cui l’intestatario del rapporto sia un imprenditore individuale, in quale misura debba essere applicata l’imposta.

R: Con la circolare 21 dicembre 2012, n. 48, è stato chiarito che, ai fini della individuazione della misura dell’imposta applicabile, occorre considerare l’intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio.
Con riferimento al quesito posto, si precisa, dunque, che nel caso in cui il rapporto sia intestato ad un imprenditore individuale, l’imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone fisiche, a prescindere dall’attività svolta da tale soggetto.
Inoltre, sulla base dei medesimi criteri, occorre procedere alla determinazione dell’imposta di bollo dovuta anche in relazione ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa. Qualora i prodotti finanziari siano detenuti, pertanto, da un imprenditore individuale, l’imposta nella misura dell’1,5 per mille deve essere applicata senza tener conto della soglia massima, pari ad euro 4.500, prevista, a partire dal 2013, esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3.1 Imposta dovuta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni
D: Si chiede se l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2–ter, della Tariffa, parte I, allegata al D. P. R. n. 642/1972, debba essere applicata anche alle comunicazioni relative alle polizze assicurative e ai contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

R: L’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, precisa che nell’imposta sulle assicurazioni “… sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente
all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati”.
Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’imposta di bollo agli atti relativi ai contratti di assicurazione, fermo restando il limite rappresentato dall’inerenza di tali atti alla gestione del contratto assicurativo.
Deve, quindi, ritenersi che per le polizze assoggettate all’imposta sulle assicurazioni non è dovuta l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, in commento.
In particolare, l’imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del 2,5%.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono stati esentati dall’imposta sulle assicurazioni.
Per gli atti e documenti relativi a tali contratti, che risultano dunque esentati dall’imposta sulle assicurazioni, è, quindi, applicabile l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, in commento.

I Confidi sono esentati, le fondazioni bancarie no, sui conti della PA si applica ma il tributo è a carico della controparte. Per maggiori chiarimenti leggersi la circolare 15/E.

 

mag 11 2013

Casse Peota non più soggette alla Banca d’Italia

Nell’ambito della riforma dell’intermediazione finanziaria non bancaria introdotta dal D.Lgs.141/2010, l’articolo 112, comma 7, TUB, come modificato dal D.Lgs.169/2012, ha previsto che gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, già iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB, e le c.d. casse peota, iscritte nella sezione del medesimo elenco ai sensi dell’art. 155, comma 6, TUB, possano continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l’obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

In attuazione di quanto sopra e in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, comma 10-bis, del D.Lgs. 141/2010, si procede alla pubblicazione dei citati soggetti, sulla base delle informazioni allo stato disponibili.

Viene pertanto soppressa la sezione dell’elenco generale riservata alle casse peota e viene meno l’iscrizione nell’elenco generale ex art. 106 TUB degli Organismi costituiti tra i dipendenti di una stessa amministrazione pubblica individuati nel prospetto allegato.

Cessano di conseguenza tutti gli obblighi nei confronti della Banca d’Italia, ivi compresi quelli informativi e segnaletici, discendenti da tali iscrizioni.

Elenco-Organismi-PPAA

Elenco delle Casse Peota

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