L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 15/E che chiarisce alcuni casi ove è applicabile e dove non si applica.
Di sotto alcune domande e risposte, comunque consiglio di leggerla tutta.
2.1 Distinzione tra conto corrente e conto deposito
D:L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, così come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, è prevista in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La tassazione dei depositi bancari ai sensi del comma 2 – ter del citato articolo 13, è, invece, stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013. Si chiede di conoscere quali elementi assumono rilievo al fine della corretta individuazione del rapporto di conto corrente e di quello di deposito.
R:Il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.
Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancaria’ la nozione di deposito comprende:
1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggio’, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.
Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.
Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter.
Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa.
Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una provvista al rapporto di conto corrente.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente.
2.2. Rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica
D:Si chiede se l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-bis, sia applicabile alle rendicontazioni relative a conti di pagamento intrattenuti con istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica (IMEL).
R: In ordine alla qualificazione giuridica dei conti di pagamento detenuti presso gli istituti di pagamento o gli IMEL e alla loro assimilabilità ai rapporti di conto corrente bancario o postale, la Banca d’Italia con la citata nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di ‘conto corrente bancario’ e ‘conto di pagamento’ sono analoghe ma non coincidenti. In linea
generale, infatti, il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario.
Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell’ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE). In particolare, la disciplina sulle comunicazioni alla clientela su cui verte l’imposta di bollo, contenuta nell’articolo 119 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) non è applicabile ai conti di pagamento, in quanto il richiamato articolo 119 non rientra tra le disposizioni cui sono assoggettati i conti di pagamento (Titolo VI, capo II-bis, del TUB). Gli istituti di pagamento e gli IMEL, inoltre, sono soggetti diversi dalle banche e Poste Italiane espressamente menzionati dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa. Gli istituti di pagamento e gli IMEL, peraltro, possono offrire ai loro clienti solo conti di pagamento e non anche conti correnti.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i conti di pagamento offerti dagli Istituti di pagamento e dagli IMEL non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 2 – bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Per le rendicontazioni relative ai conti di pagamento inviate dagli istituti di pagamento o di moneta elettronica ai propri clienti, ad esempio, trova applicazione l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2, della citata tariffa, nella misura di Euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.
2.3 Determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali
D: La misura dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio è differenziata in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base annua, per le persone fisiche, e ad euro 100, su base annua, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si chiede di conoscere, nel caso in cui l’intestatario del rapporto sia un imprenditore individuale, in quale misura debba essere applicata l’imposta.
R: Con la circolare 21 dicembre 2012, n. 48, è stato chiarito che, ai fini della individuazione della misura dell’imposta applicabile, occorre considerare l’intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio.
Con riferimento al quesito posto, si precisa, dunque, che nel caso in cui il rapporto sia intestato ad un imprenditore individuale, l’imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone fisiche, a prescindere dall’attività svolta da tale soggetto.
Inoltre, sulla base dei medesimi criteri, occorre procedere alla determinazione dell’imposta di bollo dovuta anche in relazione ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa. Qualora i prodotti finanziari siano detenuti, pertanto, da un imprenditore individuale, l’imposta nella misura dell’1,5 per mille deve essere applicata senza tener conto della soglia massima, pari ad euro 4.500, prevista, a partire dal 2013, esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
3.1 Imposta dovuta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni
D: Si chiede se l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2–ter, della Tariffa, parte I, allegata al D. P. R. n. 642/1972, debba essere applicata anche alle comunicazioni relative alle polizze assicurative e ai contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
R: L’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, precisa che nell’imposta sulle assicurazioni “… sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente
all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati”.
Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’imposta di bollo agli atti relativi ai contratti di assicurazione, fermo restando il limite rappresentato dall’inerenza di tali atti alla gestione del contratto assicurativo.
Deve, quindi, ritenersi che per le polizze assoggettate all’imposta sulle assicurazioni non è dovuta l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, in commento.
In particolare, l’imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del 2,5%.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono stati esentati dall’imposta sulle assicurazioni.
Per gli atti e documenti relativi a tali contratti, che risultano dunque esentati dall’imposta sulle assicurazioni, è, quindi, applicabile l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, in commento.
I Confidi sono esentati, le fondazioni bancarie no, sui conti della PA si applica ma il tributo è a carico della controparte. Per maggiori chiarimenti leggersi la circolare 15/E.